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Lo Statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

ARTICOLO 1 (Costituzione)

E’ costituito il Pipa Club Italia – Federazione dei Pipa Club italiani. Il Pipa Club Italia è un’associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.

ARTICOLO 2 (Sede legale)

L’ubicazione della sede legale è stabilita in Camposampiero (PD).

ARTICOLO 3 (Sede sociale)

L’ubicazione della sede sociale è stabilita in Camposampiero, Via Tentori, 62/5, salvo il potere del Presidente o del Consiglio direttivo di convocare in altro luogo l’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4 (Durata)

L’associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 5 (Affiliazione internazionale)

Il Pipa Club Italia aderisce al Comité International des Pipe Club, ne è membro e si impegna a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le delibere che non siano in contrasto con l’ordine pubblico e con la legislazione italiani.

ARTICOLO 6 (Oggetto sociale)

Il Pipa Club Italia ha lo scopo di: ¨ coordinare l’attività dei Pipa Club ad esso aderenti; ¨ organizzare campionati nazionali ed internazionali di lento fumo con pipa; ¨ patrocinare analoghe manifestazioni all’interno dei Pipa Club membri; ¨ promuovere e divulgare la cultura della pipa; ¨ promuovere incontri, convegni, manifestazioni riguardanti la pipa ed il tabacco; ¨ informare gli associati sul mercato della pipa e dei suoi accessori; ¨ informare gli associati sul mercato del tabacco da pipa.

ARTICOLO 7 (Emblema e colori ufficiali)

L’emblema del Pipa Club Italia è costituito da un uomo a mezzo busto con bombetta e pipa in mano. La figura è di colore nero su fondo oro. Pertanto i colori sociali sono nero e oro.

ARTICOLO 8 (Pubblicazione ufficiale)

Organo ufficiale del Pipa Club Italia è la rivista “Le Pipe di Holmes”. La rivista sarà distribuita ai Soci nel corso delle manifestazioni organizzate dal Pipa Club Italia e dai Club membri.

TITOLO II
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 9 (Patrimonio dell’Associazione)

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative dei Club membri, dai contributi dei Soci sostenitori, da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti da parte di enti, associazioni o persone fisiche o giuridiche.

ARTICOLO 10 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento del Pipa Club Italia dovrà essere deliberato dai due terzi degli associati su richiesta di almeno la metà degli stessi. L’assemblea deliberante lo scioglimento nominerà un liquidatore e l’eventuale residuo attivo sarà devoluto all’A.I.C.S.

ARTICOLO 11 (Esercizio sociale)

L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1 novembre al 31 ottobre. Entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto di cassa dell’esercizio chiuso ed il preventivo dell’esercizio successivo. Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti, neppure in maniera indiretta, ai Soci. Detti eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati nell’esercizio successivo per attività culturali o promozionali funzionali allo sviluppo della Federazione.

TITOLO III SOCI E LORO CATEGORIE

ARTICOLO 12 (Categorie di Soci)

I Soci si distinguono in: ordinari,sostenitori, onorari ed individuali.

ARTICOLO 13 (Soci ordinari)

Possono associarsi al Pipa Club Italia tutti i Pipa Club che siano costituiti da un minimo di cinque persone, che prestino garanzie di apoliticità, apartiticità, aconfessionalità, e non abbiano scopo di lucro. Possono associarsi, con prerogative limitate, anche i Club costituiti da un minimo di tre persone e che prestino le garanzie di cui al paragrafo precedente. La associazione avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo. La mancata ammissione di un Club sarà motivata allo stesso. Ogni Club membro è tenuto a versare una quota associativa annua, più una quota per ciascun membro aderente al Club stesso. La misura di dette quote sarà fissata annualmente dall’Assemblea Generale. Le quote non sono rimborsabili in nessun caso, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

ARTICOLO 14 (Soci sostenitori)

Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che danno un tangibile aiuto economico al Pipa Club Italia. I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 (Soci onorari)

Sono Soci onorari le persone che dimostrano particolari meriti e competenze nel campo della pipa o le persone alle quali la Federazione deve particolare riconoscenza. I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 (Soci individuali)

Possono essere Soci individuali le persone fisiche residenti in province d’Italia in cui non ha sede un Pipa Club aderente alla Federazione e le persone fisiche residenti all’estero. I Soci individuali devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno inviate le comunicazioni. La associazione avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo. La mancata ammissione di un Socio potrà essere motivata allo stesso. Ogni Socio è tenuto a versare una quota associativa annua. La misura di detta quota sarà fissata annualmente dall’Assemblea Generale. Le quote non sono rimborsabili in nessun caso, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

ARTICOLO 17 (Diritti e doveri dei Soci sostenitori e dei Soci onorari)

I Soci sostenitori non hanno diritto di voto; i loro contributi economici non impegnano in alcun modo il Pipa Club Italia e non vincolano la gestione del patrimonio sociale. I Soci onorari non pagano quota sociale e non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 18 (Diritti dei Club membri)

I Club membri hanno diritto di:

  • a) essere convocati per l’Assemblea generale;
  • b) essere convocati in occasione di manifestazioni nazionali od internazionali o di ogni altra manifestazione promossa dal Pipa Club Italia;
  • c) ricevere annualmente il bilancio consuntivo del Pipa Club Italia; d) ricevere le pubblicazioni ufficiali;
  • e) recedere in qualsiasi momento dall’associazione al Pipa Club Italia, senza diritto di rivalsa sulle quote versate;
  • f) partecipare alle manifestazioni organizzate dal Pipa Club Italia o da altri Club ad esso aderenti;
  • g) organizzare manifestazioni o gare, osservando scrupolosamente i regolamenti del C.I.P.C.
ARTICOLO 19 (Doveri dei Club membri)

I Club membri hanno il dovere di:

  • a) inviare al Pipa Club Italia la scheda di affiliazione e le quote associative entro il 31 gennaio dell’anno sociale in corso,
  • b) non partecipare a manifestazioni o gare in Italia non patrocinate dal Pipa Club Italia, pena la radiazione, salvo l’autorizzazione del Consiglio direttivo,
  • c) fornire tempestivamente al Pipa Club Italia i risultati delle manifestazioni.
ARTICOLO 20 (Diritti e doveri dei Soci individuali)

I Soci individuali hanno i diritti di cui ai punti b), d), e), f) dell’articolo 18 ed i doveri di cui ai punti a), b) dell’articolo 19. Possono intervenire in Assemblea tramite un rappresentante dei Soci individuali. TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21 (Organi sociali)

Sono organi sociali: l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio direttivo, il Presidente del Consiglio direttivo, il Consiglio dei Probiviri ed il Collegio dei revisori dei conti possono essere scelti ed eletti solo fra i Soci dei Club con un minimo di cinque Soci. Tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 22 (Assemblea Generale)

L’Assemblea generale è formata dai Presidenti dei Club membri in regola con il pagamento delle quote di cui all’art.13 ed, eventualmente, dal rappresentante dei Soci individuali; ha la sovranità della Federazione ed ha, in particolare, i seguenti compiti:

  • a) programmare l’attività della Federazione;
  • b) approvare i bilanci (solo i Club con un minimo di cinque Soci);
  • c) determinare l’ammontare annuo delle quote associative di cui all’art.13;
  • d) stabilire le quote di iscrizione alle gare, ad eccezione di quelle internazionali;
  • e) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo (solo i Club con un minimo di cinque Soci);
  • f) eleggere ogni tre anni il Collegio dei Revisori dei conti (solo i Club con un minimo di cinque Soci);
  • g) eleggere ogni tre anni il Consiglio dei Probiviri (solo i Club con un minimo di cinque Soci);
  • h) giudicare, in grado di appello, sulle sanzioni comminate dal Consiglio dei Probiviri che prevedono la radiazione o la sospensione per un periodo superiore ad un anno (solo i Club con un minimo di cinque Soci).

L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. E’ nel potere di un terzo dei suoi membri, con esclusione dei Soci individuali, chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo la convocazione, con l’indicazione degli argomenti da porre all’Ordine del giorno. In caso di richiesta in tal senso, il Presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea Generale entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; in difetto di ciò , la medesima Assemblea sarà convocata dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, appartenenti a Club con un minimo di cinque Soci, nominati dall’Assemblea Generale ed ha i seguenti compiti:

  • a. convocare annualmente, entro il 30 novembre, l’Assemblea Generale, che può essere indetta anche in occasione di altra manifestazione;
  • b. compilare il calendario annuale delle manifestazioni ed inviarlo ai Club membri entro il 31 dicembre;
  • c. coordinare l’organizzazione e la partecipazione a campionati internazionali;
  • d. promuovere il Campionato Italiano, affidandone l’organizzazione ad uno o più Club membri; e. omologare le gare e curare la diffusione dei risultati sulla pubblicazione ufficiale e su altre pubblicazioni di settore o no;
  • f. nominare le squadre ufficiali in occasione di gare internazionali;
  • g. mantenere i rapporti con il C.I.P.C.;
  • h. mantenere i rapporti con gli organi di informazione (stampa, radio, televisioni, ecc.);
  • i. tenere aggiornato il libro dei Club membri ed il libro dei soci;
  • j. tenere aggiornato il libro Albo d’oro dei campionati ed Albo d’oro dei primati;
  • k. tenere il libro cassa;
  • l. preparare il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea Generale;
  • m. tenere il libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
  • n. tenere il libro verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale;
  • o. tenere il libro inventario delle proprietà del Pipa Club Italia.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

ARTICOLO 24 (Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e processuale del Pipa Club Italia, anche in seno al C.I.P.C. Nomina, a suo insindacabile giudizio, il Vice-presidente, scegliendolo fra i membri del Consiglio Direttivo. Consultati gli eletti nel Consiglio Direttivo, attribuisce le cariche all’interno dello stesso. Convoca il Consiglio Direttivo e può convocare l’Assemblea Straordinaria. In caso di assoluta e comprovata urgenza, può sostituirsi all’Assemblea Generale, salvo l’obbligo di convocarla entro tre mesi dal compimento dei singoli atti di competenza dell’Assemblea.

ARTICOLO 25 (Vice-Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

ARTICOLO 26 (Segretario)

Il Segretario attua, dal punto di vista burocratico, le delibere dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Presidente ed, in particolare:

  • a. sovrintende alla Segreteria ed all’archivio;
  • b. convoca per iscritto le riunioni ordinarie dell’Assemblea Generale e, su mandato esplicito del Presidente, quelle straordinarie;
  • c. redige e firma i verbali delle riunioni e ne invia copia ai membri aventi diritto;
  • d. tiene il libro dei Club membri ed il libro dei Soci;
  • e. tiene il libro inventario;
  • f. tiene il libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
  • g. gestisce le tessere ed i bollini.
ARTICOLO 27 (Tesoriere)

Il tesoriere gestisce l’amministrazione del Club. In particolare:

  • a. tiene la contabilità;
  • b. intrattiene i rapporti di conto corrente con le banche;
  • c. tiene il libro cassa;
  • d. predispone i bilanci consuntivo e preventivo con la collaborazione degli altri componenti il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 28 (Responsabile delle manifestazioni)

Il Responsabile delle manifestazioni tiene i rapporti con i Club per quanto riguarda le manifestazioni, sia quelle ufficialmente stabilite a calendario, sia quelle interne ai Club, in particolare:

  • a. coordina la partecipazione dei Club alle gare, come tramite tra il Pipa Club Italia ed il Club organizzatore;
  • b. coordina gli organi di controllo delle gare;
  • c. è responsabile dei tempi e delle classifiche e dell’invio di queste ultime ai Club;
  • d. tiene i libri Albo d’oro dei campionati ed Albo d’oro dei primati;
  • e. tiene le tessere dei premi di fedeltà;
  • f. gestisce tutto il materiale da gara (pipe, pigini, tabacco, pettorali, segnaposto, buste ed orologi).
ARTICOLO 29 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. Per la validità delle sue delibere è sufficiente la presenza di almeno tre dei suoi membri da convocarsi da parte del Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può essere fatta via telefono, posta ordinaria o posta elettronica. La riunione può essere virtuale, via internet. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno e la maggioranza dei Consiglieri non sia contraria, le decisioni del Consiglio direttivo possono essere prese mediante consultazione tramite posta ordinaria, posta elettronica od altro strumento che ne consenta la documentazione.

ARTICOLO 30 (Convocazione dell’Assemblea Generale)

L’Assemblea Generale dei Club membri deve essere tenuta entro il mese di novembre di ciascun anno.
Le Assemblee Straordinarie sono convocate su delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente in caso di urgente necessità. Queste, e solo queste, possono essere virtuali, via internet.
La convocazione dell’Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, deve sempre avvenire in base a preavviso da inviarsi per iscritto, via posta ordinaria o via posta elettronica, ai Club membri almeno 20 giorni prima della data stabilita, precisando luogo, data ed ora della riunione ed allegando l’ordine del giorno. Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione, nel caso la prima non fosse validamente costituita. La seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Un Club membro, in assenza del proprio Presidente, può farsi rappresentare da un Socio del Club stesso. Ogni Club membro ha diritto ad un voto. Un Club può rappresentare e votare per altri Clubs assenti, purché in possesso di delega firmata dal Presidente del Club assente. Il numero massimo di deleghe che un Club può portare è fissato in due. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la validità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea stessa.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Clubs intervenuti direttamente o mediante delega in assemblea, salvo per la nomina delle cariche sociali, per le quali è richiesta la maggioranza relativa.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci e le funzioni di segreteria sono tenute dal Segretario. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nomina due scrutatori. Di ogni Assemblea si deve redigere il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nonché dai due Soci scrutatori quando si sia fatto luogo a votazioni segrete. Eventuali modifiche dello statuto possono essere discusse nelle assemblee, se poste all’ordine del giorno; per essere approvate, devono riportare almeno due terzi dei voti dei Soci intervenuti.

ARTICOLO 31 (Consiglio dei Probiviri)

Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri, appartenenti a Club con un minimo di cinque Soci, eletti dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio elegge un Presidente ed un Segretario.
Il Consiglio dei Probiviri vigila sul rispetto dello statuto e può irrogare le seguenti sanzioni:

  • sanzione pecuniaria fino ad un massimo pari al doppio della quota associativa a carico dei Clubs morosi;
  • sospensione fino ad un massimo di due anni dei Clubs che siano reiteratamente in mora con il pagamento delle quote associative;
  • censura ai Clubs che, direttamente o attraverso propri Soci, pongano in essere azioni ritenute in contrasto con gli scopi del Pipa Club Italia o attività di concorrenza sleale fra di loro;
  • radiazione nei confronti del Club che:
    • persegua fini di lucro attraverso lo strumento associativo,
    • con azioni o parole abbia provocato danno all’immagine del Pipa Club Italia,
    • avendone fatta richiesta ed avendone ottenuto l’incarico, abbia omesso di organizzare campionati regionali, nazionali od internazionali; · sospensione o radiazione nei confronti dei Soci di Clubs membri che, con azioni o parole, abbiano provocato danno all’immagine del Pipa Club Italia od abbiano tenuto comportamento scorretto nei confronti di altri Soci. Salvo quanto stabilito dal punto h) dell’art. 22, le delibere del Consiglio dei Probiviri sono inappellabili e la loro esecuzione è curata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 32 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, appartenenti a Club con un minimo di cinque Soci, eletti dall’Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Collegio è eletto dai tre membri effettivi. In caso di rinunzia o di permanente impedimento di un Revisore ad esercitare le sue funzioni, la sua sostituzione avverrà con i criteri di cui all’art. 2401 del Codice Civile. Spetta al Collegio dei Revisori l’esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea, nonché la sorveglianza su tutte le operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative al fondo comune dell’Associazione.

ARTICOLO 33 (Disposizioni finali)
  1. Il Pipa Club Italia declina ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivanti ai membri effettivi ed ai loro Soci prima, durante e dopo qualunque manifestazione o incontro organizzato dal Pipa Club Italia stesso o da Clubs membri o in occasione di incontri internazionali in Italia o all’estero. Rimane fermo il principio della responsabilità personale derivante ai singoli per eventuali danni arrecati a terzi in occasione di attività sociali che formano oggetto delle attività del Pipa Club Italia e l’obbligo del Socio di tenere in ogni caso rilevato ed indenne il Pipa Club Italia da ogni domanda degli stessi terzi.
  2. I Clubs membri ed i rispettivi Soci si impegnano a non adire l’A.G.O. per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro e con il Pipa Club Italia. Dette controversie, oltre a quelle che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione delle norme del presente statuto, saranno demandate alla cognizione di un Collegio Arbitrale che sarà composto di tre membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo d’intesa fra i due arbitri di parte od, in difetto, dal Presidente del Consiglio Direttivo. Gli arbitri così nominati giudicheranno inappellabilmente, anche secondo equità, senza formalità vincolanti, salvo il rispetto del diritto al contraddittorio e con espresso esonero dal deposito del lodo.
  3. per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile sulle Associazioni (da art. 14 a art.42 c.c.).